Libro XIV [Sulla dazione dei garanti (E. XII.51)]
F. 199 - D. 2.8.8
Il testo è l'unico tratto dal quattordicesimo libro del commentario edittale di Paolo e anche l'unico riconducibile al titolo edittale de satisdando, che opportunamente Lenel colloca, nella sua ricostruzione dell’editto, dopo il titolo de receptis[674].
Nel principium si fa anzitutto riferiÂmento al fatto che il termine di comparizione da includere nella stipulazione doveva essere concordato dalle parti (il riferimento era probabilmente alla cautio vadimonium sisti e al fatto che le parti erano solite convenire il momento in cui il vadimonium diventasse esigibile)[675] e che, secondo Pedio, qualora ciò non fosse avvenuto (e mancasse pertanto l’indicazione del dies vadimonii), fosse l’attore a poter fissare a sua discrezione il momento di esigere la prestaÂzione in caso di mancata comparizione. Tale termine, che si sarebbe dovuto stabilire con riÂferimento a un ragionevole spazio di tempo (moderato spatio), sarebbe stato comunque sottoposto alla valutazione del giudice che, secondo la ricostruzione che parrebbe più attenÂdibile, avrebbe avuto luogo ove fosse successivamente esperita l’actio vadimonii deserti[676].Dal fatto che sul punto si pronunciassero i giuristi sembra potersi anzitutto argomentare che del tema non si occupasse specificamente il testo edittale[677]. Peraltro il passo è travagliaÂtissimo nella parte in cui afferma Pedius putat in potestate stipulatoris esse moderato spatio: de hoc a iudice statuendum. Si è infatti molto discusso circa la possibilità che l’espressione moderato spatio sia interpolata[678] e ancor di più riguardo alla collocazione della pausa indicata dai due punti, posti da Mommsen nell’editto maior dopo l’espressione contestata e invece da Krüger in quella minor immediatamente prima di essa[679].
Dal testo, così come è scritto, sembrerebbe inoltre potersi evincere che l’opinione di Pedio, certamente espressa nel suo commentario edittale, non fosse del tutto condivisa da Paolo, cirÂcostanza che parrebbe testimoniata dal fatto che in prima battuta sembra rimessa all’attore la determinazione del momento in cui si produceva l’esigibilità del vadimonium (Pedio), mentre in un secondo momento si riconosce piuttosto al giudice la specifica competenza in materia di fissazione del termine (Paolo)[680]. Come ha dimostrato Knütel la formulazione più attendibile è peraltro Pedius putat in potestate stipulatoris esse: moderato spatio de hoc a praetore statuendo, il che indurrebbe a pensare, con tutte le cautele del caso e volendo salvare la genuinità della parte finale da moderato spatio a statuendo, che in ultima analisi fosse il giudice a stabilire, sulla base di un criterio di ragionevolezza, l’idoneità del termine fissato dallo stipulante[681].
Della stipulazione di garanzia in cui venivano prestati dei garanti (e cioè propriamente della satisdatio) si occupano peraltro ex professo i paragrafi che seguono, con riferimento speÂcifico a situazioni in cui i garanti fossero ab origine inidonei o lo fossero divenuti in un moÂmento successivo. Come riferisce il paragrafo 1 non potevano di norma essere adibiti come garanti (e a quanto sembra, più precisamente, nell’originale paolino, come sponsores) nĂ© le donne, nĂ© i militari, nĂ© i minori di venticinque anni, salvo che costoro non prestassero gaÂranzia nel proprio interesse, come nel caso in cui lo facessero a favore del loro procuratore o, almeno secondo alcuni (il testo fa generico riferimento a dei quidam), nel caso della donna qualora fosse stato richiesto in giudizio al marito il fondo dotale[682].
Come riferisce il paragrafo 2 neppure un servo avrebbe potuto essere adibito come gaÂrante nella satisdatio iudicatum solvi e se per caso ciò fosse avvenuto prima dell'accettazione del giudizio si sarebbe dovuta concedere all'attore la possibilità di ottenere nuovamente gaÂranzia.
In ogni caso, come precisa il testo invero in termini poco perspicui, si sarebbe dovuto venire in aiuto anche al minore di venticinque anni, così come forse anche alla donna[683]. PeÂraltro, come si afferma nel paragrafo 3, la satisdatio iudicatum solvi sarebbe venuta altresì meno nel caso in cui il garante (anche qui il testo doveva riferirsi allo sponsor) fosse divenuto erede dello stipulante o, secondo il testo, lo stipulante erede del garante, con la conseguenza di dover ricorrere a una nuova prestazione di garanzia[684].Segue poi nel paragrafo 4 un'elencazione di alcune situazioni in cui la garanzia doveva essere prestata nel luogo di origine (evocatio in municipium). Ciò valeva per la satisdatio rem salvam fore prestata dal tutore e dal curatore, così come anche per la satisdatio de re restituenda cui era tenuto l'usufruttuario, nonchĂ©, ancora, per la satisdatio evicta hereditate legata reddi (et quod amplius per legem Falcidiam ceperit) prestata dal legatario. Lo stesso, continua il testo, doveva altresì valere per l'erede riguardo alla satisdatio legatorum servandorum causa. Peraltro alla stipulazione di garanzia l'erede non sarebbe stato ammesso qualora il legatario fosse già stato immesso nel possesso per la mancata prestazione della garanzia da parte dello stesso erede che invece, disposto successivamente a prestarla, richiedesse la restituzione del possesso, salvo che non potesse dimostrarsi che la precedente immissione nel possesso fosse avvenuta senza sua colpa o dolo[685].
Come riferisce il successivo paragrafo 5 si richiedeva peraltro che fosse prestato un apÂposito iusiurandum calumniae, affinchĂ© nessuno, al fine di vessare la controparte, la invitasse a comparire nel proprio luogo d'origine per ricevere la satisdatio, pur potendo prestare i garanti piuttosto a Roma[686]. A questo proposito viene riferita anche la formula del giuraÂmento di colui che prestava i garanti e che consisteva nell'affermare che “Romae se sa.tisda.re non posse et ibi posse, quo postulat remitti, idque se non calumniae causa facere’ e non piuttosto “alibi se quam eo loco satisdare non posse’’ perchĂ© se non avesse potuto prestarli a Roma, ma potesse invece altrove, avrebbe giurato il falso.
Come tuttavia precisa ancora il paragrafo 6, la possibilità di prestare garanzia nel luogo d'origine sarebbe stata ammessa solo in presenza di una giusta causa e in particolare, come si evidenzia ricorrendo alla formulazione di una domanda retorica, non sarebbe stata al contrario concessa qualora, dopo essersi rifiutato di prestare la garanzia nel luogo d'oriÂgine, lo richiedesse poi trovandosi a Roma, essendo dipeso da lui non aver dato garanti nel luogo ove ora si chiedeva invece di recarsi[687].
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