Libro XV [Per quali cause non è opportuno che vi sia un giudizio preliminare (E. XIV)]
Con ogni probabilità il quindicesimo dei libri ad edictum di Paolo aveva per oggetto il titolo edittale quibus causis praeiudicium fieri non oportet, di cui ben più ampia traccia è conservata nel quattordicesimo libro del commentario ulpianeo[688].
Peraltro, dalle testimonianze conÂservateci non appare possibile ricostruire quante e quali clausole vi rientrassero. Ciò che si può ricavare dalle fonti è che in questo contesto era affermata la pregiudizialità del iudicium publicum rispetto al iudicium privatum, a condizione che si fosse trattato di un iudicium capiÂtis[689], così come quella della hereditatis petitio rispetto alle azioni di stato e alle altre azioni successorie[690] nonchĂ©, forse, della rei vindicatio immobiliare rispetto all’actio confessoria serÂvitutis[691].In stretta connessione sia il commentario ulpianeo (ancora nel quattordicesimo libro) che quello paolino (nel sedicesimo, a stare agli unici due passi che ci sono pervenuti) si occupaÂvano della querela inofficiosi testamenti, tema che, invece, non appare affrontato nelle corriÂspondenti sedi dei digesta giulianei e del commentario gaiano all’editto provinciale, circostanza che peraltro non sembra particolarmente significativa perchĂ© ben potrebbe essere riferibile non alle opere originali e ai loro autori, quanto piuttosto alle scelte dei compilatori giustinianei.
In ogni caso pare ragionevole pensare che non vi fosse una specifica clausola dedicata alla querela, ma che piuttosto la trattazione riscontrabile nei commentari severiani sia dovuta a un’ampia digressione occasionata dalla connessione di materia nell’ambito del titolo dedicato ai praeiudicia[692]. Il fatto che la querela fosse proposta davanti al collegio centumvirale e che proprio l’auctoritas centumviralis iudicii fosse argomento per affermare la pregiudizialità del- l’hereditatis petitio[693], unitamente alla circostanza che la querela di norma si innestava in via
incidentale proprio sulle cause ereditarie intentate dall’erede istituito[694], costituiscono argoÂmento sufficiente per accedere all’ipotesi qui sostenuta e già avanzata, pur con qualche cautela, da Lenel. Vi è anzi di più: a fronte alla querela veniva meno la pregiudizialità dell’hereditatis peÂtitio di cui si era parlato in precedenza, circostanza che - a maggior ragione - ne giustificava in siffatta sede la presentazione.
Merita infine di essere segnalato il fatto che in questa parte la trattazione paolina, che pure ci è pervenuta in maniera assai frammentaria, doveva essere assai più ampia di quella corrispondente di Ulpiano. Il nostro tema occupava in Paolo, non sappiamo se integralmente, ben due libri, mentre la parallela esposizione ulpianea, benchĂ© come di norma assai più amÂpiamente utilizzata dai compilatori giustinianei, occupava solo una parte del quattordicesimo libro, in cui erano inserite anche le trattazioni della parte finale del titolo de receptis e l’intero titolo de satisdando.
F. 200 - D. 48.1.2
Nel quadro ricostruttivo sinora delineato si inserisce perfettamente il testo paolino colloÂcato dai compilatori sotto il titolo D. 48.1, de publicis iudiciis. Tale frammento, l’unico suÂperstite del libro quindicesimo, fa riferimento alla summa divisio tra iudicia capitalia e non capitalia[695].
Peraltro ai primi sono riconducibili tanto i iudicia publica dai quali consegue la poena mortis, tanto quelli dai quali discende l’exilium[696], cui il giurista affianca, con funzione esplicativa, l’antica nell’aquae et ignis interdictio[697]. In particolare, come rileva Paolo, è ca- pitalis[698] quella poena che comporta come conseguenza di eximere caput de civitate[699]. È inÂsomma capitale quella pena che comporta per la comunità il venir meno di un caput[700]. Da qui l’opportunità di distinguere fra l’interdictio e la relegatio[701], che non comportava invece la perdita della cittadinanza[702].
Il testo si conclude soffermandosi anche sulle caratteristiche dei iudicia quae capitalia non sunt, cioè dei processi ove la sanzione poteva consistere in una pena pecuniaria o, in alternaÂtiva, in una qualche forma di coercitio corporale[703].
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