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Libro XVI [Sul testamento contrario ai doveri verso i congiunti]

Come già accennato, nel sedicesimo libro era certamente presente una trattazione dedicata al testamento inofficioso[704], di cui peraltro ci sono pervenuti appena due frammenti inseriti dai giustinianei rispettivamente in D.

5.3.8 [F 201] e D. 50.17.124 [F 202]. Si trattava, con ogni probabilità, di una trattazione tematicamente connessa a quella dedicata al titolo edittale qui­bus causis praeiudicium fieri non oportet[705] e anzi si potrebbe ipotizzare che, all’interno del titolo, potesse trovare collocazione anche una sottorubrica dedicata appunto all’inofficiosità del te­stamento[706].

In questo senso una testimonianza interessante è costituita da Ulp. 14 ad ed., D. 5.3.7pr. in cui si espone la regola secondo cui il giudizio di inofficiosità testamentaria non può essere pregiudicato da nessun’altra azione. Il passo riguarda, in particolare, un caso di azione di li­bertà ex testamento che non può essere oggetto di una qualunque decisione sino a quando non sia stata risolta la pregiudiziale questione sull’inofficiosità del testamento[707].

La ratio della pregiudizialità va scorta nella subordinazione della libertà rispetto alla que­stione dell’inofficiosità, giacchĂ© in caso di caducazione della disposizione testamentaria ver­rebbe a mancare la base sulla quale incardinare la pretesa liberatoria dello schiavo. Dunque, la causa liberale doveva essere sospesa fino a quando la causa pregiudiziale sull’inofficiosità non fosse stata decisa o, in alternativa, la querela non fosse stata ritirata.

F 201 - D. 5.3.8

Del resto la stretta connessione tematica fra hereditatis petitio e querela de inofficioso[708] è con­fermata dal primo dei due testi paolini tratti dal sedicesimo libro e inserito appunto in D.

5.3, de hereditatis petitione812. In particolare, nel frammento si prevede che possa rivendicare l’eredità legittima colui che, ignorando la validità o meno del testamento, abbia accettato la volontà del defunto e, conseguentemente, vi abbia dato seguito. Siffatta prospettazione induce a pen­sare che Paolo alludesse a un testamento successivamente invalidato a seguito dell’esercizio della querela de inofficioso813, circostanza vieppiù confermata dal tenore letterale del passo, lad­dove si collegava la configurabilità della rivendica all’esecuzione della voluntas del de cuius, av­venuta con ignoranza rispetto alla validità o meno della disposizione testamentaria. Ciò risulta anche dal testo contenutisticamente parallelo di Paul. 2 quaest., D. 5.2.19 che, con riferimento ai diritti alla successione intestata della sorella istituita in un testamento poi caducato in virtù dell’esercizio della querela da parte dell’altra sorella in esso preterita, afferma “nec enim quae ex testamento adiit, quod putat valere, repudiare legitimam hereditatem videtur, quam quidem nescit sibi deferri: cum et hi qui sciant ius suum, eligentes id quod putant sibi competere, non amittant’’ 814.

F. 202 - D. 50.17.124

Il brano è collocato dai compilatori in D. 50.17, De diversis regulis iuris antiqui815, circostanza che certo non favorisce l’individuazione del contesto in cui Paolo si soffermava sulla questione che vi viene presa in considerazione. Nel principium si afferma che ove non sia necessaria la voce, ma solo la presenza, il muto e il sordo possono rispondere se dotati di intelletto816. Di­versa la situazione del furiosus che - come già riteneva Pomponio nel libro primo delle epi­stulae817 - va considerato piuttosto alla stregua di un assente818.

620; Marrone 1962, 37; Di Lella 1972, 13; Negri 1975, 147; Fernandez de Bujan 1989, 99 ss.; Talamanca 1990a, 768; Burdese 1993, 671; Di Ottavio 2012b, I 81 ss.; Bercia 2013, 5; Coppola Bisazza 2014, 30; Volpe 2017, 10-11 e nt. 12).

In età postclassica, considerando “l’iniuria fondamento giuridico della querella classica e il color insaniae” - che, si badi, avrebbe estorto la vera volontà del de cuius - “fondamento di quella postclassica,” si rende possibile che la querela inofficiosi testamenti “divenga un’azione d’impugnativa indipendente” (cfr., sul punto, ex plurimis La Pira 1930, 437 [= 2019, II.2 935-936]; Marrone 1955b, 119 [= 2003, I 48]; Di Ottavio 2012a, 43-44; Volpe 2017, 11-12).

812 Sul punto, cfr. Querzoli 2000, 213-214 e nt. 66.

813 Così argomenta La Pira 1930, 462, nt. 1 e 553 (= 2019, II.2 963, nt. 97 e 1065).

814 Sul punto, cfr. Lenel 1927, 140 ss. (Id. 1889.I, 63, nt. 6); Kreller 1956, III 301-302.

815 Viene suggerito da Wlassak 1907, 8, nt. 4, di ascrivere il frammento al libro 17, nella parte in cui il commentario ad edictum si occuperebbe espressamente di interrogatio in iure (cfr. Lenel 1889.I, 994, E. 53), asserendo che “vielleicht ist in der Überschrift des cit. fr. l. XVI zu verwandeln in l. XVII”. Analoga soluzione sarebbe stata prospettata da Lepri 1947, II 106, a parere della quale “il ripetuto riferimento al respondere è ben in armonia” con la collocazione del passo nel titolo 17. Cfr. sul punto, ancora Cuiacius 1584, 202; Küster 1991, 44, nt. 143; Wacke 1993, 21.

816 Sul punto, cfr. Bufalini 1879, 15; Wacke 1993, 21; Lanza 1990, I 92; Id. 1987, 537, il quale osserva come il giureconsulto non negasse “in ogni caso intellectus ai muti e ai sordi”. Per quanto attiene alla perimetrazione del termine loco, cfr. D’Amati 1999, 58 e 74, nt. 54 mentre, sul contenuto di questo frammento, cfr. Lomonaco 1881, 708, nt. 1; Barzellotti 1831, I 187 a parere del quale “questa legge non è dettata per coloro che al tempo stesso fos­sero sordi e muti, ma per quelli che soflrono l’uno, e l’altro morbo”.

817 Per la collocazione del frammento nel primo libro delle epistulae di Pomponio, cfr.

Lenel 1889.II, 52. Sul rapporto tra gli epistularum libri e gli epistularum [et variarum lectionum] libri XX., v. Lenel 1889.II, 52-53, ntt. 1 e 3; Schulz 1946, 222 e 231-232 (= 1961, 280 e 292-293 [= 1975, 343-344]); Wieacker 1960, 87; Liebs 1971, 51 ss.; Nörr 1976, II 543-544 (= 2002, 203-204).

818 Quanto aH’assimilazione del furiosus con l’assente, cfr. Bufalini 1879, 15; Nardi 1983, 30 e 169; Küster 1991, 43-44; Carro 1995, 539 e 551, nt. 7; Bayer 1994, I 561, nt. 685, che ravvisa nell’assenza di intelletto del furiosus l’elemento cardine cui ancorare l’accostamento. Non dissimili sembrano le conclusioni formulate, in tempi più recenti, da Lepri 1947, II 101 ss. e, in particolare, 106, secondo cui “l’equiparazione del furiosus all’absens” rivestirebbe carattere “emi­nentemente processuale”. Ancora sul punto, cfr. Lanza 1990, I 92-93, laddove asserisce che, sebbene “absentia è qui assoluta mancanza di volontà”, nondimeno “la rilevanza giuridica del furiosus” rimane intatta e Diliberto 1990, I 170.

Quanto al contesto in cui il testo era inserito non si possono che formulare congetture. Lenel lo mise in relazione con quanto detto in Gai. 4.31 con riferimento al lege agere nel pro­cesso centumvirale[709]. Un ulteriore collegamento potrebbe altresì essere individuato con la situazione prospettata in Ulp. 14 ad ed., D. 49.1.14.1 in cui si ricorda che nel processo de inoffi­cioso il silenzio (o l’assenza) dell’erede avrebbe comportato la pronunzia di una sentenza a completo vantaggio della parte avversaria, ossia del querelante (Quotiens herede non respondente secundum adversarium sententia datur...)[710].

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Source: Beggiato Martina et alii (eds.). Iulius Paulus: Ad edictum libri IV-XVI. Roma – Bristol: L'Erma di Bretschneider,2022. — 380 p.. 2022

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  4. Libro X [Sui calunniatori (E. IX.36-38)]
  5. Libro XI [Sulle reintegrazioni (E. X)]
  6. Libro V [Sulla proposizione della domanda giudiziale (E. VI.14-16)]
  7. Libro XIII [Sulle assunzioni (E. XI)]
  8. Libro XIV [Sulla dazione dei garanti (E. XII.51)]
  9. Libro XV [Per quali cause non è opportuno che vi sia un giudizio preliminare (E. XIV)]
  10. Libro XI [Sulle reintegrazioni (E. X)]
  11. Libro X [Sui calunniatori (E. IX.36-38)]