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Libro V [Sulla proposizione della domanda giudiziale (E. VI.14-16)]

Secondo una opinione comunemente accolta, l’editto del pretore prevedeva, in una parte piuttosto prossima all’inizio e successiva a quella dedicata alla in ius vocatio, una serie di pre­scrizioni relative al postulare, che, come spiega Ulpiano, consisteva nel desiderium suum vel amici sui in iure apud eum, qui iurisdictioni praeest, exponere: vel alterius desiderio contradicere[91].

Al commento dell’editto de postulando, Paolo dedica l’intero quinto libro del suo ad edic­tum, libro che nella Palingenesia iuris civilis, come spesso accade per l’opera paolina, non risulta articolato nelle diverse clausole edittali, che invece compaiono nell’omonimo sesto libro di Ulpiano, libro questo in cui i diversi materiali ulpianei sono riferiti a tre diverse clausole: i) qui omnino ne postulent, ii) qui pro aliis ne postulent e iii) qui nisi pro certis personis ne postulent[92].

I frammenti paolini superstiti riferibili all’editto relativo alla postulatio risultano essere in tutto otto di cui uno solo è stato conservato dai giustinianei nel titolo D. 3.1 de postulando, mentre ben cinque sono stati collocati nel titolo D. 3.2 de his qui notantur infamia, il quale altro non sarebbe, secondo Lenel, che il risultato di un intervento bizantino sull’editto qui nisi pro certis personis ne postulent88.

Gli altri due brani sono stati invece sistemati al di fuori della sedes materiae e precisamente uno, nel titolo D. 23.1 de sponsalibus e l’altro in D. 50.17 de diversis regulis iuris antiqui.

I testi sono stati ordinati da Lenel in una sequenza parzialmente diversa rispetto a quella pubblicata da Krüger nelle edizioni stereotipe del Digesto89, ordine quest’ultimo che qui seguo in quanto si palesa come quello maggiormente aderente anche al profilo contenuti­stico.

[Che non propongano domanda giudiziale in favore di altri (E. 15)]

F 63 - D. 50.17.109

Nel breve frammento, elevato a regula iuris dai giustinianei, Paolo si limita ad affermare che non commette alcun crimine colui il quale non lo impedisce, pur potendolo impe­dire. Nella Palingenesia iuris civilis, Lenel colloca il frammento subito dopo D. 23.1.13 [F. 69]90 e ciò in quanto entrambi i brani, secondo lo studioso, sarebbero da riferire alla clau­sola edittale qui nisi pro certis personis ne postulent e avrebbero costituito in origine il com­mento ai medesimi verba edicti, che sono quelli riportati in D. 3.2.1 ove appare la voce verbale passus fuerit (...uxorem ducere passus fuerit...)91. Il frammento è strettamente col-

o diversi editti; v Domingo 1993, 45-46, nt. 102: “esto no debe extranarnos, pues, a veces, la rubrica del titulo se referia a un tema menos amplio que el posteriormente desarrollado. Asi sucede, por ejemplo, con la rubrica Unde vi, que contenta varios edictos”.

88 Cfr. Lenel 1927, 77. Sul punto cfr. anche successivamente Soubie 1960, 153. Un titolo analogo a D. 3.2 si ri­scontra anche nel Codex repetitae praelectionis, si tratta in particolare di C. 2.11(12) de causis, ex quibus infamia alicui inrogatur; v. anche Bas. 21.3 (= Scheltema, van der Wal, A III, 1038).

89 Cfr. Lenel 1889, 975 e Id. 1927, 75 ss. e Krüger 1905, 897. Una diversa ipotesi ricostruttiva del quinto libro dell’ad edictum paolino era stata altresì proposta da Cuiacio e da Rudorff (v Cuiacius 1584, 88 ss. e Rudorff 1869, 39 ss.).

90 Cfr. Lenel 1889.I, 975, nt. 6 e Id. 1927, 78, nt. 9. Su D. 23.1.13 [F 69], v infra 118.

91 Cfr. Iul. 1 ad ed., D. 3.2.1: Praetoris verba dicunt: ?Infamia notatur... qui eam, quae in potestate eius esset, genero mortuo, cum eum mortuum esse sciret, intra id tempus, quo elugere virum moris est, antequam virum elugeret, in matrimonium collocaverit: eamve sciens quis uxorem duxerit non iussu eius, in cuius potestate est: et qui eum, quem in potestate haberet, eam, de qua supra comprehensum est, uxorem ducere passus fuerit: quive suo nomine non iussu eius in cuius potestate esset, eiusve nomine quem quamve in potestate haberet bina sponsalia binasve nuptias in eodem tempore constitutas habuerit’.

Il brano, secondo la inscriptio giustinianea, sarebbe da ricondurre al primo libro ad edictum di Giuliano. Tuttavia la dottrina maggioritaria è concorde nel ritenere interpolata l’inscriptio del frammento, che sarebbe stato piuttosto escerpito dal commentario edittale di Ulpiano. L’inscriptio viene considerata insiticia da Lenel 1927, 77; Id. 1889.I, 484, nt. 4 (“Iuliani librorum ad edictum nusquam mentio fit nisi inscriptione fragmenti (3.2) I: quam inscriptionem a compi­latoribus esse confictam nec unquam Iuliani libros ita inscriptos exstitisse pro certo habeo”) e Id. 1889.II, 441, nt. 3. In par­ticolare secondo Lenel l’interpolazione non attiene solamente alla inscriptio, ma all’intera prima parte del brano (Praetoris verba dicunt: ?infamia notatur...). Già prima considerava interpolata tale parte del brano Rudorff 1869, 41. legato a D. 23.1.13 anche nel tentativo ricostruttivo del commentario paolino di Cuia-

• 92

Cio.

Rudorff, invece, partendo dal presupposto che il testo riguardasse specificatamente il com­mento del verbo pati, ha ipotizzato, giustamente, che esso, prima ancora che ai verba praetoris tramandatici in D. 3.2.1 e riferiti alla clausola edittale qui nisi pro certis personis ne postulent, dovesse essere riferito alla precedente clausola qui pro aliis ne postulent e precisamente ai verba edicti riportati in Ulp. 6 ad ed., D. 3.1.1.6 (removet autem a postulando pro aliis et eum qui corpore suo muliebria passus est)93, ove appunto compare per la prima volta, nell’editto in esame, il pati94. Si tratta dello stesso lemma cui pure Lenel, nella prima edizione del suo Edictum Per­petuum, riferiva il brano95. Tuttavia qualche anno più tardi nella Palingenesia iuris civilis, Lenel ebbe a sostenere che il riferimento del brano ai verba della seconda clausola edittale era stato un errore dovendo essere lo stesso strettamente collegato a quanto si legge in D. 23.1.13 e pertanto inteso come commento alla previsione edittale conservata in D.

3.2.196.

Nella traduzione in lingua francese della prima edizione dell’opera leneliana relativa alla ricostruzione dell’editto, Frédéric Peltier riferisce il frammento conservato in D. 50.17.109 sia ai verba edicti riprodotti in D. 3.2.1 (...uxorem ducere passus fuerit...) a proposito del matri­monio del filius familias sia ai verba qui corpore suo muliebria passus erit della clausola edittale qui pro aliis ne postulent (cfr. D. 3.1.1.6)97. Tale ipotesi assume una valenza significativa se si ri-

Krüger 1905, 883, prima ritiene inesistenti i libri ad edictum di Giuliano, poi afferma: “[adedictum1.1 3, 2,1 videlicet ex edicto perpetuo a Iuliano composito]’. Non hanno dubbi sulla non genuinità dell’inscriptio, tra gli altri, Kaser 1956, 245, nt. 111; Appleton 1895, 13 ss.; Albanese 1979, 409 ss.; successivamente Domingo 1993, 18 ss., il quale osserva che l’ipotesi secondo la quale il frammento sia da attribuire all’ad edictum di Ulpiano risulta suffragata da Bas. 21.2.1 (= Scheltema, van der Wal, A III, 1032) ove il frammento viene attribuito appunto al giurista di Tiro. Altri hanno sostenuto che i digesta di Giuliano sarebbero stati preceduti da un commentario ad edictum e che la inscriptio di D. 3.2.1 sarebbe stata la citazione di Ulpiano (6 ad ed.) del luogo ove Giuliano avrebbe riferito i verba dell’editto qui nisi pro certis personis ne postulent; in tal senso Guarino 1945, 218 ss. (= 1964, 183 ss.) e Id. 1953, 167 ss. (= 1994, IV 253 ss.). Nella letteratura più recente v anche Stolfi 2002.I, 108, nt. 221 e Carro 2006, 147.

92 Cfr. Cuiacius 1584, 91, il quale sostiene anche che si debba seguire la vulgaris scriptura, ossia si debba leggere nullum crimen patitur, qui quum prohibere non potest, non prohibet

93 Cfr. Ulp. 6 ad ed., D. 3.1.1.6: Removet autem a postulando pro aliis et eum, qui corpore suo muliebria passus est. si quis tamen vi praedonum vel hostium stupratus est, non debet notari, ut et Pomponius ait.

et qui capitali crimine damnatus est, non debet pro alio postulare. item senatus consulto etiam apud iudices pedaneos postulare prohibetur calumniae publici iudicii damnatus. et qui operas suas, ut cum bestiis depugnaret, locaverit. bestias autem accipere debemus ex feritate magis, quam ex animalis genere: nam quid si leo sit, sed mansuetus, vel alia dentata mansueta? ergo qui locavit solus notatur, sive de­pugnaverit sive non: quod si depugnaverit, cum non locasset operas suas, non tenebitur: non enim qui cum bestiis depugnavit, tenebitur, sed qui operas suas in hoc locavit. denique eos, qui virtutis ostendendae causa hoc faciunt sine mercede, non teneri aiunt veteres, nisi in harena passi sunt se honorari: eos enim puto notam non evadere. sed si quis operas suas locaverit, ut feras venetur, vel ut depugnaret feram quae regioni nocet, extra harenam: non est notatus. his igitur personis, quae non virtutis causa cum bestiis pugnaverunt, pro se praetor permittit allegare, pro alio prohibet. sed est aequissimum, si tutelam vel curam huiusmodi personae administrent, postulare eis pro his, quorum curam gerunt, concedi. qui adversus ea fecisse monstretur, et pro aliis interdicta postulatione repellitur et pro aestimatione iudicis extra ordinem pecuniaria poena multabitur.

94 Cfr. Rudorff 1869, 40 e 44, nt. 20.

95 Cfr. Lenel 1883, 61, nt. 11.

96 Cfr. Lenel 1889.I, 975, nt. 6: “cf.fr. 144: excusaturfilius familias cuius nomine pater bina sponsalia habuerit, quamvis dissentiente eo sponsalia eius nomine fieri non possint. Perperam Lenel, p. 61 n. 11”.

97 Cfr. Lenel 1901, 86, nt. 3. La ipotesi sembra avanzata, senza tuttavia addurre alcuna motivazione, anche da Carro 2006, 98 e nt. 177, la quale riferisce appunto il brano ai verba edicti qui in corpore suo muliebria passus erit... qui capitali crimine damnatus est... qui operas suas, ut cum bestiis depugnaret, locaverit. fletta sul fatto che, come è noto, Peltier ebbe la possibilità di discutere con l’autore i punti che potevano risultare controversi, in quanto Lenel decise - come egli stesso riferisce nella prefazione alla seconda edizione - di introdurre aggiornamenti della materia, che comparvero appunto per la prima volta nell’edizione francese, non immaginando che sarebbe giunto a pubblicare in seguito una seconda e persino una terza edizione[93].

Se si segue, come qui farò, l’ipotesi ricostruttiva abbozzata nella prima edizione dell’Edic- tum perpetuum nonché nella traduzione francese della stessa - e poi abbandonata nella Palin­genesi e nelle edizioni successive dello stesso Edictum Perpetuum - il brano in esame dovrebbe occupare, nella ricostruzione palingenetica, la prima posizione nella sequenza dei testi paolini superstiti riferibili all’editto de postulando, come d’altronde si riscontra nell’ordine di Krüger[94].

Il principio espresso da Paolo, secondo il quale appunto nullum crimen patitur colui che non impediva un delitto, nonostante una possibilità in tal senso, subiva, in età classica, delle eccezioni che riguardavano il caso del paterfamilias o del dominus che, consapevole dell’illecito commesso dai sottoposti, non lo avesse prevenuto, ravvisandosi dunque in tal caso una ipotesi di compartecipazione [95].

È chiaro che i frammenti elevati a rango di principio generale, come appunto D. 50.17.109, vanno intesi con molta discrezione, ma non sembra destituito di fondamento sostenere che Paolo nel brano in esame commentasse innanzi tutto il verbo pati della prescrizione edittale relativa al divieto di postulare nell’interesse degli altri.

L’editto proibiva di postulare pro aliis a chi si fosse prostituito e in particolare la disposizione edittale colpiva chi volontariamente avesse accettato in un rapporto omossessuale il ruolo di passivo (Ulp. 6 ad ed., D. 3.1.1.6:...qui corpore suo muliebriapassus est); l’infamia era invece esclusa dal pretore per chi fosse stato violentato contro la sua volontà, da predoni o da nemici (D. 3.1.1.6:.si quis tamen vipraedonum vel hostium stupratus est, non debet notari...)[96].

L’espressione muliebria. pati indicava l’assoggettamento alla patientia, che connotava la sog­gezione servile o muliebre comportando una minore rispettabilità sociale. Dal pati muliebria derivava scandalo e disistima sul piano sociale e, in base a tali presupposti, il pretore escludeva, per coloro che appunto sopportavano muliebria, la possibilità di postulare pro alio.

Il pati muliebria dell’editto si riferiva solamente ai maschi, essendo stato alle donne vietato sempre di postulare pro aliis (D. 3.1.1.5)[97].

La lex lulia de adulteriis prevedeva che lo stuprum non potesse aver luogo per i servi, a causa del loro status e della conseguente sottomissione al padrone[98]. Il dominus aveva però a dispo-

sizione dei rimedi processuali contro chi attentava alla persona dello schiavo allorquando gli derivava da ciò danno o offesa[99]. Le azioni a favore del padrone non riguardavano in specie lo stuprum cum masculis, tuttavia a tale fattispecie poteva ricondursi l'actio servi corrupti rico­nosciuta al dominus anche nei confronti di colui che avesse invogliato il servo a tollerare lo stupro[100].

Al di fuori dei rapporti endofamiliari[101], risulta invece particolarmente significativo un brano riportato nella Collatio legum Mosaicarum et Romanarum, sotto il titolo V de stupratoribus (Coll. 5.2: Paulus libro sententiarum IIsub titulo de adulteris [= PS. 2.26.12-13]. 1. Qui masculum liberum invitum stupraverit, capite punietur. 2. Qui voluntate sua sutprum flagitiumque inpurum pa­titur, dimidia parte bonorum suorum multatur nec testamentum ei ex maiore parte facere licet).

Nel testo, a proposito dello stuprum si distingueva la posizione del consenziente da quella del non consenziente. In particolare si sanzionava con pena capitale lo stupro del maschio libero non consenziente, mentre si comminava la sanzione pecuniaria della multatio, cui si aggiungeva la possibilità di testare solo per metà dei beni, per colui che voluntate sua stuprum flagitiumque inpurum patitur[102]. L'atto omosessuale compiuto su persona adulta e consenziente non com­portava dunque per l'agente alcuna conseguenza penale. L'interessamento del diritto sorgeva allorquando l'attività omosessuale fosse stata compiuta su un soggetto libero non consenziente.

Il termine invitus che si riscontra nel brano della Collatio (qui masculum liberum invitum stu­praverit), come è già stato notato in letteratura, non identificava esclusivamente il carattere violento dello stuprum, essendo esso riassuntivo di “ogni ipotesi di stupro ai danni del non consenziente, tutte punite alla fine dell'età classica con pena capitale”[103].

La ricostruzione del pensiero paolino a proposito della prostituzione maschile si sviluppa anche nell'ad edictum a proposito della clausola qui pro aliis ne postulent proprio con il principio conservato in D. 50.17.109, in base al quale era dunque esente da pena, non avendo commesso alcun crimine, il terzo che non impediva lo stuprum del maschio libero, pur potendolo evitare purché non si configurasse alcun concorso e così gli era concesso di postulare pro aliis[104].

Alla luce di quanto siamo andati sin qui dicendo, sembra dunque non una mera conget­tura riferire il frammento conservato in D. 50.17.109 al qui corpore suo muliebria passus est di D. 3.1.1.6, prima ancora - trattandosi di un commentario lemmatico - che a uxorem ducere passus fuerit di D. 3.2.1 e di conseguenza inserire il brano prima degli altri testi paolini del quinto libro.

[Che non propongano domanda giudiziale se non in favore di determinate persone (E. 16)]

F 64 - D. 3.2.14

Il brano si riferisce a una translatio iudicii ereditaria, ossia al caso in cui fosse stata intentata un’azione nossale contro il dominus e questi avesse accettato il giudizio nomine servi parteci­pando alla litis contestatio[105]. Paolo esclude che sia famosus lo schiavo succeduto quale erede al dominus nel giudizio nossale da quest’ultimo subito e contestato per un delitto del primo. La motivazione data dal giurista è che non suo nomine condemnatur[106]. L’infamia era infatti pre­vista solamente se si fosse stati condannati per un fatto proprio e in nome proprio.

Nel caso di specie l’esclusione dell’infamia per lo schiavo istituito erede cum libertate era una conseguenza della circostanza che la lis non era stata contestata originariamente dal servo (quippe cum initio lis in eum contestata non sit), dovendosi avere riguardo a quella conclusa con il dominus convenuto con l’actio noxalis[107].

La disposizione edittale illustrata nel brano in esame sembra essere qui furti, vi bonorum raptorum, iniuriarum, de dolo malo et fraude suo nomine damnatus pactusve erit riportata da Ul­piano in D. 3.2.1[108] e in particolare il commento riguarderebbe specificatamente - come so­stenuto da Lenel - la locuzione suo nomine[109]. Si tratta della medesima ipotesi che era stata prospettata già prima da Cuiacio e da Rudorff, i quali riferivano appunto il frammento a com­mento della prescrizione edittale che consentiva di postulare solamente per sé e nell’interesse di determinate persone a colui che era considerato infame per essere stato, nell’ambito di azioni penali private (qui furti, vi bonorum raptorum, iniuriarum, de dolo malo etfraude suo nomine damnatus), condannato suo nomine, escludendo così dalle circostanze infamanti colui che fosse stato condannato perché convenuto in quanto erede o in quanto contro di lui si fosse agito in via nossale per illecito posto in essere da servi o da familiari sottoposti[110].

Quanto appena detto mi porta a ritenere che nel contesto originario il brano in esame precedesse i testi paolini del quinto libro sistemati nel medesimo titolo del Digesto (D. 3.2.5, D. 3.2.7, D. 3.2.9 e D. 3.2.12), ma si tratta di un titolo, quello de his qui notantur infamia, frutto probabilmente di un intervento bizantino sull’editto qui nisipro certispersonis nepostulent, con la conseguenza che i giustinianei hanno distribuito i brani inerenti l’infamia tra il citato titolo e D. 3.1 de postulando.

F. 65 - D. 3.2.5

Le actiones furti, vi bonorum raptorum, iniuriarum, de dolo malo et fraude conducevano all’infamia anche in presenza di un accordo transattivo che ne evitasse la condanna (pactusve erit)[111]. A proposito Paolo offre una spiegazione della mancata esclusione dell’infamia nel caso in cui si patteggi. Il giurista precisa che chi in un giudizio di furto, rapina, atti ingiusti, dolo e frode fosse giunto a patteggiamento dovesse egualmente essere colpito con nota di infamia poiché il crimen doveva considerarsi confessato quando per esso si patteggiava[112]. I giustinianei inse­riscono il frammento a completamento di un brano ulpianeo ove il giurista di Tiro riporta e commenta i medesimi verba edicti ?si qui furti, vi bonorum raptorum, iniuriarum, de dolo malo suo nomine damnatus pactusve erit’ (D. 3.2.4.5 i.f.)[113].

F. 66 - D. 3.2.7

Nel medesimo contesto si pone il frammento conservato in D. 3.2.7[114].

A proposito dei iudicia ex quibus damnati ignominiosi fiunt, Paolo pone una distinzione: nelle azioni quae ex contractu proficiscuntur, sebbene esse fossero infamanti, si doveva escludere l’infamia nell’ipotesi di patteggiamento (licet famosae sint et damnati notantur, attamen pactus non notatur, merito)[115]. La spiegazione data da Paolo è che in tali controversie il patteggiamento non poteva essere considerato turpe quanto in quelle precedentemente menzionate (quam ex superioribus), ossia nei iudicia ex delicto121.

F 67 - D. 3.2.9

Il frammento in origine era chiaramente posto a commento dei verba edicti quo elugere virum moris est122, tramandatici sempre da D. 3.2.1123.

In particolare il pretore prevedeva che fosse colpito con nota di infamia chi, essendo a co­noscenza della morte del genero124 ed essendo la vedova in sua potestà, l'avesse data in ma­trimonio durante il tempo in cui era costume tenere il lutto per il marito e prima che fosse trascorso tale periodo125. Allo stesso modo l'infamia pretoria colpiva chi consentiva al figlio in sua potestà di sposare la vedova (D. 3.2.1...et qui eum, quem in potestate haberet, eam, de qua supra comprehensum est, uxorem ducere passus fuerit) nonché chi la sposava non iussu eius, in cuius potestate est.

L'editto non puniva invece la vedova poiché essa, in quanto donna, soffriva già di un'in­capacità processuale ben più ampia, ossia poteva postulare soltanto pro se126.

Proprio a proposito dell'infamia irrogata dal pretore a chi non rispettava il tempus lu­gendi della vedova, Paolo precisa che i mariti non erano costretti a osservare il lutto per

positi. sed furti aut ui bonorum raptorum aut iniuriarum non solum damnati notantur ignominia, sed etiam pacti, ut in edicto praetoris scriptum est; et recte. plurimum enim interest, utrum ex delicto aliquis an ex contractu debitor sit. nec tamen ulla parte edicti id ipsum nominatim exprimitur, ut aliquis ignominiosus sit, sed qui prohibetur et pro alio postulare et cognitorem dare procuratoremve habere, item procuratorio aut cognitorio nomine iudicio interuenire, ignominiosus esse dicitur.

121 Lenel 1927, 78, nt. 1 sostiene che il brano paolino debba intendersi quale commento lemmatico dei verba edicti qui pro socio, tutelae, mandati depositi suo nomine non contrario iudicio damnatus erit (D. 3.2.1), avvicinandosi parzialmente alla tesi già avanzata da Cuiacio (1584, 90), ma si tratta di una divergenza rispetto alla Palingenesi che non comporta alcuna modifica circa la collocazione del brano in esame.

122 Cfr. Lenel 1927, 78, nt. 3; dello stesso avviso Cuiacius 1584, 90 e Rudorff 1869, 44, nt. 19.

123 D. 3.2.1:...qui eam, quae in potestate eius esset, genero mortuo, cum eum mortuum esse sciret, intra id tempus, quo elugere virum moris est, antequam virum elugeret, in matrimonium collocaverit: eamve sciens quis uxorem duxerit non iussu eius, in cuius potestate est: et qui eum, quem in potestate haberet, eam, de qua supra comprehensum est, uxorem ducere passus fuerit: quive suo nomine non iussu eius in cuius potestate esset, eiusve nomine quem quamve in potestate haberet bina sponsalia binasve nuptias in eodem tempore constitutas habuerit’.

124 La sanzione dell’infamia colpiva soltanto chi era a conoscenza dello stato vedovile della donna (sciret; sciens in D. 3.2.1). Il tempus lugendi iniziava dalla morte del marito e non dal momento in cui se ne veniva a co­noscenza; cfr. Ulp. 6 ad ed., D. 3.2.11.4: Notatur etiam ?qui eam duxit’, sed si sciens: ignorantia enim excusatur non iuris, sed facti. excusatur qui iussu eius, in cuius potestate erat, duxerit, et ipse, qui passus est ducere, notatur, utrumque recte: nam et qui obtemperavit, venia dignus est et qui passus est ducere, notari ignominia nonché Ulp. 6 ad ed., D. 3.2.8: ?Genero’ inquit ?mortuo’: merito adiecit praetor: ?cum eum mortuum esse sciret’, ne ignorantia puniatur. sed cum tempus luctus continuum est, merito et ignoranti cedit ex die mortis mariti: et ideo si post legitimum tempus cognovit, Labeo ait ipsa die et sumere eam lugubria et deponere. Non si era invece colpevoli se la conoscenza dello stato vedovile avveniva dopo la contrazione del matrimonio: cfr. Ulp. 6 ad ed., D. 3.2.13pr.: Quid ergo si non ducere sit passus, sed posteaquam duxit ratum habuerit? ut puta initio ignoraverit talem esse, postea scit? non notabitur: praetor enim ad initium nuptiarum se rettulit.

125 Cfr. D. 3.2.1.

126 Cfr. Ulp. 6 ad ed., D. 3.1.1.5: Secundo loco edictum proponitur in eos, qui pro aliis ne postulent: in quo edicto excepit praetor sexum et casum, item notavit personas in turpitudine notabiles. sexum: dum feminas prohibet pro aliis postulare. et ratio quidem prohibendi, ne contra pudicitiam sexui congruentem alienis causis se immisceant, ne virilibus officiis fungantur mulieres: origo vero introducta est a Carfania improbissima femina, quae inverecunde postulans et magistratum inquietans causam dedit edicto...

le mogli e che inoltre non vi era lutto per chi avesse effettuato solo promesse di matri­monio[116].

F. 68 - D. 3.2.12

Chi sposava la vedova con lo iussum del pater, sebbene eam retinuit dopo essere stato liberato dalla patria potestà, non era colpito con nota di infamia. In tale ipotesi era punito il padre e non il figlio, in quanto il filius ubbidiva al padre, il cui consenso era necessario per la validità delle nozze[117].

F. 69 - D. 23.1.13

L’editto consentiva di postulare solo pro se e pro certis personis a chi avesse concluso - o fatto concludere a una persona sottoposta alla propria potestas paterna - bina sponsalia binasve nuptias nello stesso tempo (cfr. D. 3.2.1:...eiusve nomine quem quamve in potestate haberet bina sponsalia binasve nuptias in eodem tempore constitutas habuerit). A commento di tale previsione edittale doveva porsi il brano paolino collocato dai giustinianei nel titolo D. 23.1 de sponsalibus, in cui il giurista afferma che il pater familias non poteva contrarre fidanzamento per conto del filius che si opponeva[118].

Non dovevano esservi dubbi in età classica circa l’importanza essenziale del consenso dei filii familias nel caso in cui fosse il padre a fidanzarli[119]. Nel fidanzamento la volontà dei filii aveva la stessa importanza che assumeva nel matrimonio: il consenso dei fidanzati e dei nu­bendi si poneva come necessario accanto all’autorizzazione del pater[120].

F. 70 - D. 3.1.4

In questo frammento il giurista commenta, secondo la ricostruzione leneliana, i verba edicti praeterquam pro pupillo pupilla furioso furiosa, riportati da Ulpiano in D. 3.1.1.11: non si poteva postulare pro aliis praeterquam pro parente, patrono patrona, liberis parentibusque patroni patronae e liberisve suis, fratre sorore, uxore, socero socru, genero nuru, vitrico noverca, privigno privigna, pupillo pupilla, furioso furiosa, persone cui si dava un tutore o un cura­tore[121].

Il brano paolino è posto dai compilatori giustinianei a completamento di quanto affermato da Ulpiano in D. 3.1.3.3[122], ove il giurista, commentando appunto i verba edicti riportati in D. 3.1.1.11, precisa che fra i curatori dovevano aggiungersi quelli del muto e di tutti gli altri, qui­bus dari solent, id est surdo prodigo et adulescenti[123].

Così Paolo sottolinea, nel medesimo contesto, che tra i curatori andavano annoverati anche quelli dati dal pretore propter infirmitatem[124].

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Source: Beggiato Martina et alii (eds.). Iulius Paulus: Ad edictum libri IV-XVI. Roma – Bristol: L'Erma di Bretschneider,2022. — 380 p.. 2022

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  7. Libro XI [Sulle reintegrazioni (E. X)]
  8. Libro X [Sui calunniatori (E. IX.36-38)]
  9. Libro XIII [Sulle assunzioni (E. XI)]
  10. Libro XI [Sulle reintegrazioni (E. X)]
  11. Libro VI [Sui vadimoni (E. VII.17-24), 1]