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Libro X [Sui calunniatori (E. IX.36-38)]

Come è noto del decimo libro del commentario paolino all’editto ci sono conservati appena quattro testi[311], tutti considerati da Lenel riconducibili a un titolo de calumniatoribus che si sa­rebbe articolato in tre diversi editti[312].

Più precisamente si sarebbe trattato anzitutto di quello che prevedeva un’azione in quadruplum contro chi avesse ricevuto della pecunia per facere o non facere un negotium calumniae causa (E. 36)[313], cui, secondo l’autore tedesco, si sarebbero aggiunti quello relativo iudicium calumniae decimae partis (E. 37)[314] e un altro sul iusiurandum calumniae (E. 38)[315]. La ricostruzione leneliana risulta assai più articolata rispetto a quella pro­posta da Rudorff, che invece aveva in precedenza ipotizzato la presenza del solo primo editto, l’unico di cui, per giudizio unanime, sia riscontrabile traccia indiscussa nelle fonti[316]. Non sorprende dunque che la ricostruzione del titolo edittale de calumniatoribus e particolarmente l’ipotesi che contenesse una pluralità editti e quella della sua stessa esistenza sia stata in anni relativamente recenti messa in discussione da chi ha piuttosto riproposto l’ipotesi che vi fosse un unico editto de calumniatoribus, ritenuto connesso all’editto che immediatamente lo pre­cedeva, individuato in quello de negotiis gestis, e che sarebbe stato inserito, insieme ad altri, in un titolo edittale di carattere generale[317].

Sulla questione vi sono una pluralità di argomentazioni che possono essere addotte a fa­vore dell’una o dell’altra ipotesi[318], ma rimane a mio avviso vero che la ricostruzione leneliana ha dalla sua il fatto che almeno alcuni frammenti riconducibili alla trattazione del iusiurandum calumniae sembrano potersi effettivamente individuare fra quelli superstiti dei commentari edittali e che la mancanza di testimonianze relative al iudicium calumniae decimae partis po­trebbe forse trovare spiegazione nella desuetudine che aveva colpito l’antico iudicium calum­niae e nella conseguente generalizzazione giustinianea del iusiurandum[319].

È in ogni caso certo (e la letteratura è almeno in questo concorde) che in questa parte dell’editto fosse collocata la previsione pretoria volta a sanzionare il comportamento illecito di coloro che avessero ricevuto del denaro ut calumniae causa negotium faceret vel non faceret. Sotto questo profilo è necessario prendere le mosse da un frammento del decimo libro del commentario all’editto ulpianeo (D. 3.6.1pr.) in cui può nella sostanza riscontrarsi il dettato edittale[320]. Le due ipotesi prospettate nell’editto, certamente da “leggere” in chiave proces-

suale, erano rivolte a sanzionare due comportamenti diversi e in qualche modo speculari. Quella in cui il denaro era corrisposto per evitare un’accusa calunniosa e l’altra in cui invece il denaro veniva corrisposto per indurre l’accusatore a promuoverla[321].

In entrambi i casi si prevedeva che contro l’accipiens potesse essere esercitata un’azione penale nel quadruplo qualora l’azione fosse esercitata entro l’anno o un’azione in simplum qualificata come actio in factum qualora invece l’esercizio dell’azione fosse avvenuto oltre tale termine[322]. Poteva poi eventualmente aggiungersi l’esercizio della condictio ob turpem causam al fine di poter ottenere la restituzione di quanto illegittimamente corrisposto[323].

F 126a = F 126b, F 127 - D. 3.6.2 = D. 50.17.115pr., D. 50.17.115.1

In sede di interpretazione del testo edittale ci si soffermò ampiamente sul significato da at­tribuire alle parole pecuniam accepisse[324]. In particolare da quattro frammenti, due di Ulpiano (tratti entrambi dal decimo libro) e dai due geminati di Paolo inseriti rispettivamente in D.

3.6.2 e D. 50.17.115pr. si evince che si ritenne di poter assimilare al denaro ogni lucrum o utilità economica che potesse derivarne al calumniator (v Ulp. 10 ad ed., D. 3.6.1.4 e D. 3.6.3pr.)360 anche in forma indiretta, come nel caso in cui l’accipiens fosse stato liberato da un’obbligazione (è questa la parte in cui i due testi di D.

3.6.2 e D. 50.17.115pr. coincidono) o altrimenti avesse ricevuto del denaro senza doverne pagare gli interessi o avuto in locazione o acquistato un bene a un corrispettivo ridotto, comprese altresì le situazioni in cui il denaro fosse stato ricevuto da altri o per suo ordine o comunque in presenza di una sua ratifica suc­cessiva (cfr. D. 3.6.2)361.

Al contrario, immediatamente dopo, nel paragrafo 1 di D. 50.17.115, si prevede che non potesse considerarsi ricevuto (e quindi rientrare nella fattispecie del pecuniam accipere) quanto invece semplicemente stipulato al fine di evitare un’accusa calunniosa o per indurre qualcuno a promuoverla se e in quanto vi fosse la possibilità di opporsi all’actio ex stipulato con una ec­cezione (probabilmente l’exceptio doli), circostanza quest’ultima che avrebbe di fatto escluso che lo stipulante potesse ricavare dal negozio una concreta utilità362.

F 128 - D. 3.6.7pr.-1

Il testo riguarda anzitutto la legittimazione attiva rispetto all’esercizio dell’azione nel caso in cui si fosse dato del denaro per evitare l’esercizio di un’azione calunniosa. A questo proposito,

dai compilatori in D. 3.6 ruotino intorno proprio a questo aspetto della previsione edittale). La fattispecie veniva cioè integrata dall’accipere (nelle varie forme e modalità individuate dall’interpretazione giurisprudenziale) cui certo corrispondeva un dare, ma senza che quest’ultimo comportasse conseguenze rispetto alla disposizione del­l’editto, salvoché, su altro piano, come abbiamo visto, quella di non poter ottenere la restituzione di quanto pagato nel caso in cui il denaro fosse stato corrisposto per indurre a promuovere un’accusa calunniosa (v. nt. precedente).

360 Cfr. Ulp. 10 ad ed., D. 3.6.1.4: Pecuniam autem accepisse dicemus etiam si aliquidpropecunia accepimus; Ulp. 10 ad ed., D. 3.6.3pr.: Et generaliter idem erit, si quid omnino compendii sensit propter hoc, sive ab adversario sive ab alio quo­cumque.

Ogni lucro, ogni utilità avrebbe dunque potuto costituire il corrispettivo atto a integrare la fattispecie prevista dal pretore. Inoltre, sempre in via interpretativa, si previde che il semplice accordo, purché ad esso avesse comunque fatto seguito il lucrum pattuito, potesse dar luogo all’esercizio dell’azione anche se l’attività calunniosa non avesse successivamente avuto luogo, cfr. Ulp. 10 ad ed., D. 3.6.3.1: Si igitur accepit ut negotium faceret sive fecit sive non fecit, et qui accepit nefaceret etsi fecit, tenetur.

361 Dunque si sarebbe potuta esperire l’azione anche se il beneficiario immediato non fosse stato il calumniator, circostanza che trova conferma nelle parole ab alio quocumque di D. 3.6.3pr. (v nt. precedente). Si tratta anche in questo caso di un’interpretazione giurisprudenziale innestatasi sulla previsione edittale, consistente in un’estensione anche sotto il profilo soggettivo del pecuniam accipere: sul punto v., per un accenno, Garcia Caminas 1994a, 56 s.

362 Sul punto v in specie Provera 1965, 546 ss., che segnala che il passo, riferendosi alla possibilità di paralizzare l’azione iure praetorio (mediante eccezione come previsto esplicitamente nel testo o eventualmente mediante il ricorso alla denegatio actionis; per la possibilità che ciò potesse avvenire anche mediante un’exceptio in factum fondata sull’illiceità dell’accordo v Garcia Caminas 1994a, 57, nt. 74), conferma al contrario la legittimità iure civili della stipulatio ob turpem causam. Sempre argomentando dal nostro testo Provera ritiene altresì che a fortiori, nel diritto dell’epoca del Principato, si dovesse escludere la rilevanza del semplice pactum, riflessione da cui argo­menta il carattere non originario di quanto attribuito a Ulpiano in Ulp. 10 ad ed., D. 3.6.3.2: Hoc edicto tenetur etiam is qui depectus est: depectus autem dicitur turpiter pactus (testo in cui è peraltro indice di un’origine tarda l’uso del termine depectus nel senso di turpiter pacisci).

La previsione contenuta nel testo che va sotto il nome di Ulpiano troverebbe piuttosto giustificazione nella tendenza, diffusasi probabilmente con il progressivo espandersi della cognitio extra ordinem, a sanzionare qualunque accordo diretto a evitare un’accusa calunniosa o a indurre qualcuno a promuoverla anche in relazione alla possibilità di irrogare una sanzione pro modo delicti (sul punto, con riferi­mento specifico alla previsione contenuta in Ulp. 4 opin., D. 3.6.8, v Provera ibidem, 549). secondo quanto affermato da Paolo nel principium, qualora la dazione fosse avvenuta mate­rialmente a opera di altri, ai fini dell’esercizio dell’azione prevista dall’editto il denaro si sa­rebbe dovuto considerare come dato dall’interessato dall’azione calunniosa anche qualora fosse stato dato dal mandatario, dal procurator omnium bonorum o anche da chi avesse assunto la negotiorum gestio purché in quest’ultimo caso fosse intervenuta la ratifica[325].

Anche nel caso in cui la dazione fosse piuttosto avvenuta a opera di altri misericordiae causa e senza che fosse avvenuta una apposita ratifica l’esercizio dell’azione prevista dall’editto sa­rebbe spettato all’interessato, riservandosi a chi avesse messo il denaro l’apposita condictio per ripetere quanto pagato. L’aver agito misericordiae causa incide dunque sulla soluzione adottata dal giurista nel senso di delimitare il confine delle rispettive pretese di colui che ap­punto fosse interessato dall’azione calunniosa e di chi avesse in concreto versato il denaro[326].

Il testo continua a occuparsi di legittimazione attiva e passiva all’esercizio dell’azione anche nel paragrafo 1. Vi si prevede infatti che se si fosse ricevuto del denaro perché venisse intentato un processo nei confronti di un filius familias, l’azione dovesse essere concessa anche al padre e che specularmente, se fosse un filius familias ad aver ricevuto del denaro perché venisse esercitata un’accusa calumniae causa o piuttosto al fine di non promuoverla, si dovesse agire nei confronti del titolare della potestà[327].

Inoltre, tornando a occuparsi specificamente di una questione di legittimazione attiva, si prevede che, nel caso in cui si fosse dato del denaro a un filius familias affinché non agisse e ciò fosse avvenuto in assenza di un mandato da parte dell’eventuale soggetto passivo dell’azione calunniosa, a quest’ultimo dovesse comunque spettare l’azione edittale e che invece quella per la restituzione dovesse essere riconosciuta a chi avesse dato il denaro[328].

F 129 - D. 3.6.7.2

Di una questione diversa si occupa il paragrafo 2 di D. 3.6.7, testo che risulta discontinuo ri­spetto al discorso fin qui condotto dal giurista, circostanza che fa ipotizzare l’esistenza di un taglio e di una ricucitura compiuta dai compilatori. La questione è quella del pubblicano che trattenga abusivamente degli schiavi altrui al fine di richiedere ai contribuenti una somma non dovuta (Cumpublicanus mancipio, retineret dataque eipecunia esset quae non deberetur...), si­tuazione che, secondo quanto affermato nel frammento, permetteva di esperire nei suoi con­fronti un’azione in factum ex hac parte edicti. Nonostante Lenel, come sappiamo, abbia immaginato l’esistenza nel titolo de calumniatoribus di una pluralità di editti, anche la condotta illecita del pubblicano sembra poter essere a sua volta ricondotta alla fattispecie presa in con­siderazione appunto ex hac parte edicti, cioè, per dirlo in altre parole, dall’editto di cui il giurista si stava occupando[329].

Infatti, anche se la situazione prospettata in D. 3.6.7.2 non è certo immediatamente in­quadrabile nel pecuniam accipere ut calumniae causa negotium faceret vel non faceret, risulta plau­sibile il collegamento con la previsione edittale di una azione in factum (o più probabilmente di un’actio utilis) che, per quanto ciò si risolvesse in un evidente ampliamento della nozione di calumnia, aveva lo scopo di evitare un comportamento vessatorio che poteva avere almeno alcuni punti di contatto con la fattispecie già presa in considerazione dal pretore. Evidente­mente, come vide già Cuiacio, si ritenne in via interpretativa che il riferimento al negotium faceret vel non faceret nel testo edittale non dovesse riferirsi in via esclusiva alla lite calunniosa, ma potesse ricomprendere qualunque comportamento che si rivelasse vessatorio, tanto più se aggravato, come in questo caso, dal fine di estorsione[330].

F 130 - D. 37.15.8

Il testo espone una massima, estrapolata dal suo contesto, in cui si afferma che l’erede del li­berto deve considerarsi del tutto estraneo rispetto al patrono e che come tale ha pienamente integri i propri diritti, essendo svincolato da ogni obsequium nei suoi confronti. La stringatezza del frammento conservatoci rende difficile individuare il contesto esatto in cui si collocava l’affermazione di Paolo. Tuttavia nel Digesto il passo si ricollega al testo ulpianeo immedia­tamente precedente (D. 37.15.7) che era a sua volta inserito nel decimo libro del commento all’editto e che, almeno in parte, parrebbe riferirsi al iusiurandum calumniae. In particolare l’esplicito riferimento presente in D. 37.15.7.3 (Nec deferentes iusiurandum de calumnia iurant) sembra infatti poter essere messo in relazione all’impossibilità di deferire il giuramento al patrono e alla patrona (depone in questo senso il riferimento alla questione nelle parole li­bertus^ de calumnia patroni quaeri non debet in D. 37.15.7.4)[331], circostanza che permetterebbe di collocare tutto il discorso ulpianeo a commento della clausola ipotizzata da Lenel a chiu­sura del titolo (Adversus parentem, patronum patronam, liberos parentes patroni patronae has ac­tiones non dabo), clausola con cui si escludeva appunto il ricorso alle azioni in esso previste nei confronti di determinate persone e, per quanto qui interessa specificamente, si negava la possibilità di deferire il giuramento al patrono o alla patrona e di ottenere che dagli stessi, una volta deferito, fosse prestato[332].

Pare dunque plausibile che il passo di Paolo si inserisse in questo contesto per dire che l’esclusione prevista nell’editto riguardo alla possibilità di deferire il iusiurandum calumniae non riguardava comunque l’erede del liberto, proprio perché costui doveva ritenersi svinco­lato da ogni obsequium dovuto al patrono esclusivamente dal suo dante causa.

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Source: Beggiato Martina et alii (eds.). Iulius Paulus: Ad edictum libri IV-XVI. Roma – Bristol: L'Erma di Bretschneider,2022. — 380 p.. 2022

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