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Libro VII [Sui vadimoni (E. VII.17-24), 2]

[Per quelle cause per le quali siano prestati i vadimoni con l’aggiunta di un collegio di giudici recuperatoli (E. 24)]

F 84 - D. 48.6.9

La stringatezza del testo estrapolato dal suo contesto originario e collocato dai giustinianei sotto il titolo D.

48.6 ad legem luliam de vi publica rende difficile ricostruire l’occasione in cui il giurista severiano dichiarava che dovevano considerarsi armati tutti coloro che avevano un qualsiasi strumento idoneo a nuocere e non solamente qui tela habuerunt, così annoverando tra i casi di violenza pubblica l’uso di qualunque arma[195].

Nella sua ricostruzione dell’editto, Lenel riferisce il frammento in esame alla clausola edit­tale quibus ex causis vadimonia recuperatoribus suppositis fiant, che Paolo avrebbe appunto com­mentato nel settimo libro del suo ad edictum[196].

La spiegazione fornita dal giurista al termine armati induce infatti a pensare all’azione de damno vi hominibus armatis coactisve dato che era appunto un giudizio recuperatorio[197].

Nella Palingenesia iuris civilis, Lenel, seppur dubitativamente, inserisce il brano tra il prin­cipium e il paragrafo 1 di D. 50.16.14 (Lenel, F. 160)[198], ma mi sembra che tale ricostruzione non possa essere seguita, apparendo più verosimile la sequenza di Krüger, ove il testo è col­locato all’inizio del settimo libro[199]. Già Cuiacio aveva inserito il frammento prima di D. 50.16.14pr.-1 [F 85 e F 86][200], frammenti questi che, come vedremo infra, non appaiono su­scettibili di essere separati, così come ad essi appare strettamente legato il brano conservato in D. 4.1.5 [F. 87].

F. 85, F. 86 - D. 50.16.14pr., D. 50.16.14.1

Nel principium del brano, Paolo richiama il parere di Labeone e Sabino per spiegare la signi­ficazione del verbo abesse[201].

Secondo le prescrizioni della clausola edittale quibus ex causis va­dimonia recuperatoribus suppositis fiant, ci si sarebbe probabilmente dovuti impegnare a garantire l’esistenza della res oggetto del contenzioso e ciò in quanto l’aestimatio in sede pro­cessuale doveva riferirsi con precisione al valore del bene oggetto della lite quale si presentava al tempo di esperimento dell’azione[202]. La res, pertanto, non doveva essere “assente” prima del giudizio.

In particolare, l’editto si riferiva all’ipotesi di assenza del bene a causa di furto (rem furto abesse)[203] e il testo in esame commentava proprio il verbo abesse, ponendo in particolare l’ac­cento sul valore dalla res, rilevando a tal proposito come l’identità materiale di essa non fosse sufficiente alla sua identificazione in termini giuridici[204]. In particolare il giurista, richiamando i due auctores precedenti, sottolinea, come fa anche Ulpiano nel brano che nei Digesta imme­diatamente precede quello in esame[205], che la cosa oggetto di controversia doveva risultare presente nel suo valore, pertanto erano reputati assenti, pur se presenti fisicamente, un vesti- mentum scissum o una res corrupta o una tabula rasa pictura, in quanto il pretium di tali cose non consisteva in substantia, ma in arte[206]. Allo stesso modo recte dicitur res abesse nel caso in cui il proprietario acquistasse la cosa che gli era stata rubata ignorando che fosse la sua. Qui il riferimento è alla c.d. reversio inpotestatem[207] che, per i prudentes, non era intesa solo come recupero materiale dell’oggetto, ma anche come recupero giuridico, da parte del dominus, che fosse nelle condizioni di rivendicare l’oggetto o di riacquistarlo, dopo il furto, purchĂ© consapevolmente[208].

Il successivo paragrafo 1 conclude il discorso svolto nel principium. Paolo specifica che si considera amittere rem, ossia aver perso la cosa, colui che non possa esercitare l’azione reiper­secutoria e pertanto quando è stata determinata l’absentia ai fini di una valutazione econo- mico-giuridica[209].

F 87 - D. 4.1.5

Il frammento contiene una specificazione di quanto affermato nel brano appena supra illu­strato (D. 50.16.14.1 [F 86]).

Paolo, dopo aver affermato che la res è persa allorquando non si ha actio per perseguirla, aggiunge che però non può essere ritenuto exclusus dalla cosa, colui a favore del quale il pre­tore concede una restitutio in integrum. Pertanto colui che non ha più l’azione, per esempio perchĂ© è intervenuta l’usucapione di un terzo, può ottenere il ripristino dello status quo ante, grazie al provvedimento di reintegrazione[210].

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Source: Beggiato Martina et alii (eds.). Iulius Paulus: Ad edictum libri IV-XVI. Roma – Bristol: L'Erma di Bretschneider,2022. — 380 p.. 2022

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