Attribuzioni
Giovanni Luchetti, oltre che della premessa, è autore del commento al libro quattordicesimo dell'ad edictum. È di Sabrina Di Maria il commento ai libri dal quarto al settimo.
Fabiana MatÂtioli è autrice del commento ai libri dall’ottavo al decimo. È di Ivano Pontoriero il commento ai libri undicesimo e dodicesimo e la redazione del prospetto palingenetico riassuntivo. Elena Pezzato è autrice del commento al libro tredicesimo. Martina Beggiato si è occupata del comÂmento ai libri quindicesimo e sedicesimo. I singoli autori hanno altresì approntato l’apparato critico che accompagna ifragmenta del cui commento si sono occupati e la relativa traduzione. La responsabilità delle scelte di carattere palingenetico effettuate in questo volume deve essere riconosciuta, per le rispettive parti, agli autori del commento.Si pubblica in questo volume una seconda sezione dei libri ad edictum di Paolo. L’indagine riÂguarda i libri dal quarto al sedicesimo, così concludendo l’analisi della trattazione paolina della prima parte dell’editto che, come è noto, terminava, secondo la ricostruzione leneliana, con l’esame del titolo quibus causis praeiudicium fieri non oportet (E. XIII)[1].
Si tratta di una parte dell’editto strettamente connessa con il processo formulare e più specificamente riguardante la fase in iure, dopochĂ©, nei titoli iniziali (dal I al IV), si erano afÂfrontati i temi della giurisdizione in generale (e, in particolare, di quella municipale), nonchĂ©, in una logica ancora tutta preliminare rispetto all’avvio del processo, l’editio actionis e i patti, questi ultimi evidentemente funzionali a superare, in una logica transattiva, il contrasto tra le parti prima di sottoporre la controversia al magistrato attraverso il ricorso all’in ius vocatio.
Con lo svolgersi della prima fase del processo sono da ricollegare i titoli dal V all’VIII, dove, nell’ultimo, la stessa trattazione della negotiorum gestio, almeno nel suo nucleo originario, riÂsultava funzionale alla difesa di coloro che, in quanto absentes, potessero altrimenti risultare indefensi. In questo contesto si pone anche la trattazione dei titoli immediatamente successivi, quello de calumniatoribus (E. IX), che intende impedire comportamenti volti a intraprendere la via giudiziaria illegittimamente e in forma abusiva e quello dedicato alle restitutiones in inÂtegrum (E. X), con cui si intendevano invece rimuovere, in ragione dell’equità, gli effetti di atti da considerarsi altrimenti stricto iure vincolanti. Nella logica di evitare il processo si muove altresì il titolo edittale de receptis (E. XI) in cui il ricorso al compromissum e la designazione diun arbitro si collocano nella logica di favorire una soluzione stragiudiziale della lite, mentre le clausole relative al receptum nautarum e al receptum argentariorum risultano invece ricondotte al titolo, in una sorta di associazione di idee, per il semplice fatto che il verbo recipere anche in esse evidenzia comunque l’assunzione di un obbligo. Chiudono questa prima parte il titolo de satisdando (E. XII), che riguarda i provvedimenti di garanzia volti ad assicurare l’efficacia pratica del iudicium e appunto il già ricordato titolo quibus causis praeiudicium fieri non oportet (E. XIII), destinato invece a definire la corretta sequenza dei giudizi.
Si tratta di una parte in cui la trattazione paolina doveva risultare leggermente più ampia di quella ulpianea in cui l’esame della prima pars edicti doveva arrestarsi invece al quattordiÂcesimo libro[2]. Di questa leggera prevalenza quantitativa non vi è tuttavia particolare riscontro nei materiali superstiti delle due opere, considerato che, per quanto riguarda i commentari edittali, i compilatori, come ben sappiamo, utilizzarono come prevalente testo di riferimento i libri ad edictum di Ulpiano[3].
Rispetto a questo schema i libri qui considerati non fanno ecceÂzione e anzi sono assai numerosi i casi in cui i compilatori innestano sul testo del commenÂtario ulpianeo frammenti tratti dal commentario di Paolo spesso (anche se non sempre) brevissimi, limitati talvolta a pochissime parole, circostanza che rende, almeno a tratti, la riÂcostruzione contenutistica e palingenetica dell’opera paolina fortemente debitrice del corriÂspondente testo del giurista di Tiro[4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11].Pur con questo limite l’indagine qui condotta ha permesso di ripensare almeno alcune delle ipotesi ricostruttive formulate da Lenel. Gli scostamenti rispetto alla Palingenesia sono peraltro nel complesso molto più limitati di quelli riscontrati nei primi tre libri e sono essenzialmente concentrati nel sesto, settimo e nono libro. Più in dettaglio, quanto ai primi due, si è tentato di dare una collocazione più precisa ai frammenti conservati in Paul. 6 ad ed., D. 50.17.102.2-4 e D. 26.8.17 [F. 80-83], che qui si ritengono posti a commento della clausola de eo, per quem factum erti, quo minus quis vadimonium sistat (E. 23), nonchĂ© a quelli inseriti in Paul. 7 ad ed., D. 48.6.9, D. 50.16.14 e D. 4.1.5 [F 84-87], per i quali si ipotizza che la clausola commentata fosse quibus ex causis vadimonio, recuperatoribus suppostiti fatti (E. 24). Per quanto riguarda invece il nono libro si è ritenuto, per non amplificare la discontinuità fra le varie parti di Paul. 9 ad ed., D. 3.3.43 e D. 3.4.6 [rispettivamente F 110-111 e F 115-116] e per tentare di superare sotto questo profilo un evidente difetto della ricostruzione leneliana, di poter modificare l’ordine edittale anteponendo la trattazione dell’editto de defendendo eo, cuius nomine quis aget, et de satisdando (che diventa E. 31) a quella dell’editto quibus municipum nomine agere liceat (che, posposto, risulta essere E.
32) nel cui commento è stato altresì anteposto, rispetto agli altri, il testo di D. 50.16.18 [F 113]5.Anche a una analisi più approfondita si confermano alcune delle caratteristiche dell’opera paolina che abbiamo già avuto occasione di evidenziare. Nel complesso dei primi sedici libri i giuristi più diffusamente citati risultano Labeone, Giuliano e Pomponio, le cui opere (mi riferisco ovviamente ai commentari ad edictum di Labeone e Pomponio e ai digesta giulianei) erano evidentemente più di tutte tenute in considerazione dal giurista severiano, quasi coÂstantemente aperte sul suo “tavolo di lavoro”6. Un ruolo importante è altresì riconosciuto a Sabino e, comprensibilmente, a Pedio, la cui opinione è peraltro non sempre condivisa7, così [12] [13] [14] come sono piuttosto numerose le citazioni dei giuristi del I secolo d.C. (o al più dell’inizio del II secolo) e non mancano riferimenti alla giurisprudenza tardorepubblicana[15]. Poco preÂsenti, con l’ovvia e già menzionata eccezione di Giuliano e di Pomponio, sono invece i giuristi del II secolo d.C., fatte salve tre citazioni di Nerazio, due di Vindio e una di Marcello, oltre che tre delle quattro citazioni di Cervidio Scevola riscontrabili nei libri ad edictum paolini[16], circostanza quest’ultima che potrebbe costituire un indizio di una relativa maggiore utilizÂzazione dei lavori del maestro di Paolo nella prima parte dell’opera, il che potrebbe deporre - ma si tratta però di congettura fondata su argomenti da considerarsi statisticamente non significativi - per una maggiore influenza dell’opera di Scevola nella prima parte del comÂmentario edittale. Si conferma inoltre l’idea che la stessa utilizzazione delle opinioni giuriÂsprudenziali sia, almeno in prevalenza, strettamente funzionale a sostenere, in chiave argomentativa e rafforzativa, il pensiero esposto dal giurista, in un rapporto che si vuole diÂmostrare di continuità con il passato e in cui solo a tratti emergono, in chiave dialettica, aspetti di ius controversum[17]. Infine, la gran parte delle citazioni, tranne sei, contengono esclusivaÂmente il nome del giurista senza riferimento all’opera, caratteristica questa diffusa in tutto il commentario paolino con frequenza che, rispetto ai primi libri, si accentua progressivaÂmente in modo significativo nel prosieguo dell’opera[18]. Il dialogo con l’attività normativa del princeps è invece assai limitato. I riferimenti sono appena tre. Più precisamente si tratta di Paul. 8 ad ed., D. 3.2.10 (Solet a principe impetrari...) [F. 97], di Paul. 11 ad ed., D. 4.4.10 (nisi ex magna causa hoc a principe fuerit consecutus) [F 151] e di Paul. 11 ad ed., D. 50.16.21 (Princeps â€?bona’ concedendo.) [F 159], mentre l’unico richiamo specifico a una costituzione imperiale è a una subscriptio citata in Paul. 13 ad ed., D. 4.8.32.14 (...imperator Antoninus subscripsit...) [F 192], la cui attribuzione a Caracalla, in questa ricerca ammessa con cautela, rimane peraltro non indiscussa12. Altrettanto limitata è la citazione di senatoconsulti che si riduce all’unico caso presente in Paul. 8 ad ed., D. 3.3.42.3 [F 94] con riÂferimento al Senatoconsulto Trebelliano. Da tutto quanto fin qui osservato pare potersi considerare confermata l’idea che Paolo si muova, nel suo commentario edittale, in una logica in cui poco emergono le innovazioni normative dovute al principe o all’attività del senato e in cui si esprime invece, nel solco della tradizione, il confronto con il sapere dei giuristi che lo avevano preceduto. Peraltro la giuriÂsprudenza del passato, che è essenzialmente quella del primo Principato inevitabilmente “agÂgiornata” alla luce dei libri ad edictum di Pomponio e dei digesta giulianei, fatte salve alcune eccezioni che riguardano la giurisprudenza della tarda Repubblica e quella più recente, ha sì lo scopo di ricordare l’importanza di un’esperienza antica e plurisecolare, ma rimane, nella confermata autonomia di approccio di Paolo, essenzialmente funzionale a rafforzare il conÂvincimento del lettore riguardo alla bontà delle soluzioni prospettate di volta in volta dal giuÂrista. g.l. Bologna, novembre 2021 successivi pochi e comunque concentrati nella prima metà dell’opera: cfr. Paul. 17 ad ed., D. 42.1.36 (Pomponius libro trigensimo septimo ad edictum scribit); Paul. 21 ad ed., D. 6.1.21 (Pomponius libro trigensimo nono ad edictum scribit e Pomponius libro trigensimo quarto variarum lectionum probat); Paul. 28 ad ed., D. 12.1.6 (Pedius libro primo de stipuÂlationibus... ait); Paul. 29 ad ed., D. 13.7.16.1 (Marcellus libro sexto digestorum scribit); Paul. 32 ad ed., D. 17.2.65.5 (Labeo autem posteriorum libris scripsit); Paul. 33 ad ed., D. 18.6.8pr. (Pomponius libro nono probat); Paul. 38 ad ed., D. 26.1.1.3 (plerique et Pomponius libro sexagesimo nono ad edictumprobant); Paul. 40 ad ed., D. 38.1.18 (Sabinus ad edictum praetoris urbani libro quinto scribit); Paul. 41 ad ed., D. 37.1.6.2 (Pedius libro vicesimo quinto ad edictum scribit) e D. 37.6.2.5 (Gaius Cassius libro septimo iuris civilis... putat). 12 Quanto all’attribuzione della subscriptio menzionata in Paul. 13 ad ed., D. 4.8.32.14 [F 192] a Caracalla, cfr. Arcaria 2000, 256 nt. 206 e de Petris 2018, 31. Secondo Pergami 2007, 136 nt. 3 (= 2011, 391 nt. 3), il riferimento al nome dell’imperatore riguarderebbe invece Antonino Pio. Sul punto cfr. anche infra 261, n. 741.
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